- Quando può avvenire
L’esclusione del socio nella Società a responsabilità limitata (S.r.l.) avviene quando, esso, non adempie l’obbligazione di conferimento in denaro o in natura o quando si verificano una delle ipotesi di giusta causa previste nell’atto costitutivo.
Nelle S.r.l., il socio può essere escluso in due casi:
Ciò significa che viene attribuita una particolare autonomia statutaria nel determinare le relative cause di esclusione.
L’art. 2473-bis c.c. dispone che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”.
Analizzando il suddetto articolo emerge come vi sia la regola generale, ovvero l’autonomia statutaria nel determinare le cause di esclusione. Questo, sempre nel rispetto di due condizioni: le clausole di esclusione devono essere specifiche e legate a una giusta causa. Una volta accertato il verificarsi della causa di esclusione il procedimento rinvia alle disposizioni sul recesso del socio, di cui all’art. 2473 c.c.
L’art. 2473-bis c.c., prevede che l’atto costitutivo possa prevedere alcune ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Tali clausole possono, pertanto, essere liberamente inserite all’interno dello Statuto di una S.r.l. esse devono essere precise e tassative.
Possono essere presi in considerazione dei casi rientranti in gravi violazioni dei doveri sociali o sopravvenuta impossibilità del loro conseguimento. Le clausole di esclusione non sono previste dalla legge ma sono rimesse all’autonomia privata, ossia ai singoli soci al momento della costituzione della società e alle esigenze degli stessi.
La giusta causa di esclusione consiste in un comportamento del socio irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario che ha dato vita al vincolo societario e che, quindi, rende incompatibile la permanenza del rapporto sociale nei confronti dell’autore del comportamento.
Attraverso i criteri della specificità e della giusta causa il legislatore ha voluto accordare una tutela all’interesse del socio a non essere estromesso senza adeguate garanzie.
L’obiettivo, infatti, è quello di evitare che l’istituto in commento si risolva in un mero pretesto per eliminare dalla compagine societaria un socio sgradito.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16013 del 2019 ha posto dei limiti alle clausole di esclusione per giusta causa, al fine di evitare che lo strumento delle clausole possa essere utilizzato per strumentalizzazioni abusive.
Possono integrare giusta causa di esclusione del socio le seguenti circostanze:
Fonte: fiscomania.com
Approfondisci: Esclusione del socio in una S.r.l. (parte II)
Approfondisci: Esclusione del socio in una S.r.l. (parte III)
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