Agevolazioni fiscali per il risanamento aziendale
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 222 del 13 novembre 2024, ha chiarito che anche i piani attestati di risanamento regolamentati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza possono usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir.
Il caso specifico
Una società, messa in liquidazione a causa di perdite superiori al capitale sociale emerse dal bilancio 2021, ha presentato un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 56 del Dlgs n. 14/2019. Tale piano, finalizzato alla riduzione dei debiti verso terzi, avrebbe generato sopravvenienze attive. La società ha quindi chiesto se tali sopravvenienze potessero beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dal Tuir.
La normativa di riferimento
L’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir stabilisce che:
La difficoltà sorge dal fatto che il piano proposto rientra nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e non della legge fallimentare.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha evidenziato che sia l’articolo 67 della legge fallimentare sia l’articolo 56 del Codice della crisi d’impresa condividono lo stesso obiettivo: risanare la posizione debitoria per consentire la continuità aziendale. Entrambi i piani prevedono inoltre la possibilità di essere pubblicati nel registro delle imprese, come richiesto dal Tuir.
Conclusione
Nel caso in cui il piano attestato di risanamento venga pubblicato nel registro delle imprese, le sopravvenienze attive derivanti dalla sua attuazione possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 88 del Tuir, anche se il piano è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa.
Un incentivo alla continuità aziendale
Questo chiarimento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di agevolare le imprese in difficoltà che scelgono di avviare piani di risanamento, garantendo loro strumenti fiscali utili a favorire il recupero e il proseguimento dell’attività economica.
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