La sede legale resta il riferimento per la competenza territoriale
La competenza territoriale deve essere coerentemente individuata in relazione alla sede legale della società risultante dall'iscrizione presso il Registro delle imprese.
Nel caso di un trasferimento all’estero risultato fittizio, il criterio per individuare il domicilio fiscale di una società è l'ultima sede legale quale risultava dal Registro delle imprese. I criteri successivi indicati dall’articolo 58 del Dpr n. 600/1973 per individuare il domicilio fiscale della persona giuridica hanno carattere residuale (Cassazione, ordinanza n. 1075/2025).
Nel caso di un trasferimento all’estero risultato fittizio, il criterio per individuare il domicilio fiscale di una società è l'ultima sede legale, quale risultava dal Registro delle imprese. I criteri successivi indicati dall’articolo 58 del Dpr n. 600/1973 per individuare il domicilio fiscale del contribuente persona giuridica hanno carattere residuale e non operano, quindi, se è nota la sede legale della società. È questa, in sintesi, l’indicazione della Corte di Cassazione espressa nell’ordinanza n. 1075 del 16 gennaio 2025.
La controversia portata all’attenzione dei Supremi giudici derivava, nei gradi di merito, da una vicenda di omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni d’imposta 2005 e 2006, della mancata risposta al questionario e della mancata esibizione della documentazione contabile di legge da parte di una Srl.
A seguito di queste omissioni, l'Ufficio procedeva all'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva.
In particolare, l’Ufficio rilevava che la proprietà societaria non aveva subito variazioni in seguito al trasferimento dapprima da Padova a Monfalcone e poi all'estero (nel caso di specie in Brasile) e che le quote erano nella titolarità dei due soci per il 67% e per il 33% del capitale sociale, residenti in Italia: in considerazione dell'assenza di azioni comprovanti il concreto trasferimento dell'attività all'estero, si riteneva che la società fosse ancora operativa in Italia ed in capo ai due soci, amministratori di fatto.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati con distinti ricorsi dinanzi la Ctp di Gorizia, con i quali si eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate all'emissione degli atti impositivi.
I giudici di primo grado, disposta la riunione dei ricorsi, li accoglievano rilevando la nullità degli avvisi di accertamento poiché emessi da Ufficio finanziario territorialmente incompetente, ed affermando la competenza di altro Ufficio quale luogo dell'effettivo domicilio fiscale della società alla data in cui dovevano essere presentate le dichiarazioni per gli anni d'imposta in esame.
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di primo grado e i contribuenti proponevano appello incidentale in relazione alle doglianze proposte nei ricorsi introduttivi e rimaste assorbite.
La Ctr del Friuli-Venezia Giulia rigettava gli appelli confermando la decisione di primo grado.
Contro la sentenza l'Amministrazione ricorreva con un unico motivo di ricorso lamentando la violazione degli articoli 31 del Dpr n. 600/1973, 40 del Dpr n. 633/1972 e 58 del Dpr n. 600/1973, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
I giudici di Cassazione, con l’Ordinanza in commento, lo hanno ritenuto fondato e meritevole di accoglimento, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Cgt di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia affinché, in diversa composizione, proceda a un nuovo e motivato esame della fattispecie controversa.
I giudici di legittimità hanno, in via preliminare, rilevato che l’allora Ctr aveva, a sua volta, ritenuto che, se doveva essere considerato fittizio il trasferimento della società in Brasile in quanto, come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, finalizzato soltanto ad ostacolare l'attività accertatrice, «anche il trasferimento a Monfalcone oltretutto per pochi giorni, altro significato non può avere se non quello di creare ostacoli ad eventuali indagini penali come ad accertamenti tributari».
La Ctr aveva quindi richiamato l'insegnamento della Cassazione, in base al quale la competenza per territorio dell'ufficio si radica presso il domicilio fiscale del contribuente all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta, e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il mutamento del domicilio fiscale del contribuente al momento della rettifica (cfr. Cassazione n. 14985/2020).
Pur tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che questo principio, pur in astratto correttamente richiamato, disciplina una differente fattispecie dal momento che permette l’individuazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nel caso di trasferimento della sede legale, e dunque del domicilio fiscale della società, in periodo successivo all'anno d'imposta nel quale la dichiarazione fiscale è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata.
Nel caso in esame, al contrario, l'ultima sede legale - e quindi il domicilio fiscale - della società, prima del fittizio trasferimento in Brasile, risultava dal Registro delle imprese essere a Monfalcone e dunque nella circoscrizione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Gorizia; quindi competente per l'attività di accertamento.
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