Cassazione, l'inerenza del costo va dimostrata concretamente
Con l’ordinanza n. 8120 del 27 marzo 2025, la Corte di Cassazione torna a esprimersi su un tema centrale della fiscalità d’impresa: l’inerenza dei costi ai fini della loro deducibilità. I giudici di legittimità chiariscono che la mera previsione statutaria di una determinata attività non è sufficiente a giustificare la deduzione di un costo: ciò che conta è la concreta funzionalità della spesa rispetto all’effettiva attività dell’impresa.
La vicenda trae origine dall’acquisto di un’imbarcazione a motore da parte di una società, con relativa detrazione dell’IVA e deduzione della quota di ammortamento. A fronte delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, la società ha invocato la previsione nello statuto dell’attività di noleggio imbarcazioni. La Cassazione, però, ha respinto questa impostazione, riaffermando un principio già consolidato nella giurisprudenza fiscale.
Secondo la Suprema Corte, il principio di inerenza impone che un costo sia effettivamente riferibile all’attività economica concretamente svolta. Non è sufficiente che esso sia "astrattamente compatibile" con l’oggetto sociale indicato nello statuto. Il giudizio di inerenza è di natura qualitativa: prescinde dall’utilità effettiva o dalla congruità economica della spesa, ma richiede che il costo sia funzionale alla produzione del reddito.
La Cassazione sottolinea che, in mancanza di una definizione normativa espressa, l’inerenza si desume dal concetto stesso di reddito d’impresa e dal principio costituzionale di capacità contributiva. Non è quindi sufficiente fare riferimento all’art. 109, comma 5, del TUIR, che disciplina una fattispecie diversa (indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti).
La Corte ribadisce che spetta al contribuente dimostrare, con elementi concreti, che il costo sia stato effettivamente sostenuto nell’ambito dell’attività d’impresa. La semplice menzione di una determinata attività nello statuto ha solo valore indiziario e non esonera dalla prova della connessione funzionale tra spesa e produzione del reddito.
La pronuncia assume particolare rilievo per la prassi fiscale e societaria. Chiarisce che non è possibile dedurre costi solo perché teoricamente collegabili a un’attività “sulla carta”: è necessario dimostrare che quella specifica attività sia stata realmente esercitata, e che il costo sia stato sostenuto per finalità imprenditoriali.
In altre parole, l’impresa può prevedere statutariamente qualsiasi attività lecita, ma solo quelle effettivamente svolte possono giustificare deduzioni. Diversamente, si aprirebbe la porta a un uso strumentale dello statuto, volto a legittimare deduzioni prive di reale collegamento con l’attività economica svolta.
Per la comunicazione scadenza il 30 Aprile 2025