Agevolazioni e requisiti
Il regime di agevolazione fiscale per i calciatori e gli sportivi professionisti ha subito numerose modifiche negli ultimi anni, con interventi legislativi che hanno prima ampliato e poi ristretto il campo di applicazione degli incentivi per il regime impatriati. L’evoluzione normativa riflette un approccio mutevole del legislatore, alla ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di attrarre talenti dall’estero e quella di evitare vantaggi fiscali eccessivi per contribuenti già dotati di elevata capacità reddituale.
Il percorso legislativo è stato caratterizzato da frequenti cambiamenti. Con il Decreto Crescita 2019 (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), sembrava che il regime fiscale degli impatriati potesse essere esteso anche agli sportivi professionisti senza limitazioni. Tuttavia, con la conversione in legge (Legge n. 58/2019), furono aggiunti i commi 5-quater e 5-quinquies all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che introdussero restrizioni specifiche per questa categoria.
Un’ulteriore modifica fu apportata dall’art. 12-quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51), che sostituì i suddetti commi escludendo gli sportivi professionisti dal beneficio fiscale, qualora inquadrati nei rapporti di lavoro sportivo regolati dalla Legge n. 91/1981 e dal D.Lgs. n. 36/2021, salvo specifiche eccezioni.
La svolta più recente è rappresentata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, in vigore dal 29 dicembre 2023, che ha abrogato l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, introducendo una disciplina completamente rinnovata degli incentivi per i lavoratori impatriati. La nuova normativa, per la sua portata generale, risulta applicabile anche ai calciatori e agli sportivi professionisti, previa verifica delle condizioni previste dalla legge.
Le vecchie disposizioni continuano tuttavia ad operare per i soggetti che abbiano trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Il nuovo regime produce effetti per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Beneficiano degli incentivi fiscali solo i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo, mentre restano esclusi i redditi d’impresa.
È stato introdotto un limite al reddito potenzialmente agevolabile, fissato a 600.000 euro per ciascun anno del periodo agevolato. Anche la percentuale di non imponibilità dei redditi cambia, passando dal 70% (o 90%) dei vecchi impatriati, al 50% per i nuovi lavoratori che rientrano in Italia.
I requisiti per accedere ai nuovi incentivi sono diventati più severi. Il lavoratore (anche sportivo) deve:
Impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
Non essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni precedenti il trasferimento;
Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia;
Appartenere alla categoria di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione.
Per chi prosegue l’attività alle dipendenze dello stesso datore di lavoro o di uno appartenente al medesimo gruppo, la permanenza all’estero deve essere stata di almeno 6 anni, che salgono a 7 se l’interessato ha lavorato precedentemente per lo stesso gruppo.
La nuova disposizione conferma la fruizione del beneficio fiscale per la durata di 5 anni. La percentuale di non imponibilità dei redditi sale al 60% per il lavoratore impatriato che si trasferisce in Italia con un figlio minore o qualora durante il periodo agevolato nasca un figlio o si adotti un minorenne.
A differenza delle precedenti agevolazioni, non è più prevista la proroga dell’applicazione per ulteriori 5 anni in caso di acquisto di un immobile residenziale o presenza di figli minorenni.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un regime sanzionatorio per i cittadini italiani che, pur trasferendosi all’estero, non provvedano alla loro iscrizione all’AIRE. L’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero è soggetta a una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno di omissione.
La versione in vigore dell’agevolazione impatriati non prevede limitazioni specifiche applicabili agli sportivi professionisti. Tuttavia, è richiesto il rispetto dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione.
Il contratto di prestazione sportiva tra società e calciatori professionisti è disciplinato dalla Legge n. 91/81, secondo cui la prestazione dell’atleta costituisce contratto di lavoro subordinato. Di conseguenza, il reddito da lavoro dipendente degli sportivi professionisti è agevolabile.
I calciatori spesso godono di benefit aggiuntivi, come spese di vitto e alloggio, biglietti omaggio, capi di abbigliamento o veicoli assegnati dagli sponsor. Se tali vantaggi rientrano nei fringe benefit, essi sono imponibili nella misura ridotta prevista dalla normativa.
I compensi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine possono essere considerati redditi da lavoro autonomo o, in caso di cessione al proprio club, redditi agevolabili ai fini del regime impatriati.
Per accedere al regime impatriati, lo sportivo deve presentare un’autocertificazione al club di appartenenza, dichiarando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
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La sede legale resta il riferimento per la competenza territoriale