Necessario il requisito della novità
Secondo la risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle Entrate, una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario utilizzato in comodato d’uso dal 2021 non può beneficiare del credito d’imposta “Transizione 4.0” per investimenti in beni strumentali nuovi. Per ottenere l’agevolazione, il bene deve infatti essere "nuovo" al momento dell’acquisto, un criterio non soddisfatto in questo caso.
Il macchinario in questione era stato inizialmente acquistato da un'altra società con l’unico scopo di concederlo in comodato alla società istante per agevolarne l’avvio dell’attività. Questa soluzione si è resa necessaria per contenere i costi iniziali in un periodo segnato dalle difficoltà della pandemia. Tuttavia, poiché l’uso in comodato è durato due anni, il bene non può essere considerato nuovo all’atto di acquisto, a differenza di quanto stabilito nella risposta n. 63/2022, dove si faceva riferimento a un comodato di breve durata, in un contesto di trattative commerciali tra le parti.
La normativa sul credito d’imposta per i beni nuovi, introdotta con la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, commi 184-197), prevede che i beni agevolabili siano nuovi e utilizzati per la prima volta dall’acquirente. In questo caso, la continuità d’uso in comodato e la mancanza di un’opzione d’acquisto durante il periodo di comodato impediscono alla società di soddisfare il requisito di novità richiesto per l’agevolazione
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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