- Le più frequenti ipotesi di esclusione del socio dalla società
La Suprema Corte di Cassazione ha posto dei limiti alle clausole di esclusione per giusta causa, al fine di evitare che lo strumento delle clausole possa essere utilizzato per strumentalizzazioni abusive. Pertanto, a tal fine, devono considerarsi nulle le cause di esclusione del socio del tutto generiche.
Possono integrare giusta causa di esclusione del socio le seguenti circostanze:
Analizziamo le più frequenti ipotesi di esclusione del socio dalla società.
Mancata esecuzione dei conferimenti
L’art. 2466 c.c. sulla “mancata esecuzione dei conferimenti” fa riferimento a qualsiasi natura di conferimento, in denaro, natura, crediti o qualsiasi altro genere.
Gli amministratori della società devono provvedere con diffida a riscuotere il conferimento, prima di procedere all’esclusione del socio.
L’articolo 2466, riformulato nel 2003, dispone che “la vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. in mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto”.
Gli altri soci partecipano alla vendita in misura proporzionale alla quota posseduta.
Qualora non vi siano offerte di acquisto la quota è venduta all’incanto e in extrema ratio la società ha l’obbligo di escludere il socio. Gli altri soci, trattengono le somme già riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente.
Violazione dell’obbligo di non concorrenza
Il divieto di svolgere attività concorrenti con quella della società è causa di esclusione nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 2301 c.c.), è causa di revoca degli amministratori nella SPA (art. 2390 c.c.), ed è posto a carico dell’amministratore che ha alienato l’azienda (art. 2557 c.c.).
Un’analoga fattispecie si verifica per i soci. Laddove lo svolgimento di attività concorrenti dovesse creare una fattispecie di conflitto di interessi, le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., qualora possano arrecare danno alla società. Pertanto, la possibilità per il socio di svolgere attività concorrenti con quelle della società giustifica l’adozione della relativa clausola di esclusione.
Abuso dei poteri di controllo
L’art. 2476, co. 2 c.c. prevede che i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tali poteri possono essere regolamentati in dettaglio nello statuto della società.
Al fine di garantire l’effettività di una simile regolamentazione è possibile adottare una clausola statutaria di esclusione per l’effetto di gravi violazioni di tali obblighi. Questo a condizione che venga specificato il comportamento del socio da cui potrà scaturire l’esclusione.
Esclusione del socio amministratore per gravi irregolarità
L’amministratore che compie gravi irregolarità nella gestione aziendale è esposto al rischio dell’azione di responsabilità. Laddove l’amministratore sia anche socio è possibile prevedere l’esclusione in conseguenza di una cattiva gestione sociale. Deve trattarsi di una grave irregolarità che determina il venir meno del rapporto fiduciario tra i soci. Questo significa che oltre all’azione di responsabilità verso l’amministratore il socio potrebbe anche subire l’esclusione dalla società.
Fonte: fiscomania.com
Approfondisci: Esclusione del socio in una S.r.l. (parte I)
Approfondisci: Esclusione del socio in una S.r.l. (parte III)
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