Chiarimenti sulla deducibilità dei rimborsi auto
La gestione fiscale dei rimborsi chilometrici per i professionisti associati è da sempre un tema delicato. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025) porta chiarezza in materia, stabilendo che i rimborsi auto corrisposti dalle STP o dagli studi associati ai singoli professionisti sono interamente deducibili, a condizione che sussista il requisito della strumentalità rispetto all’attività svolta. In questo approfondimento, analizziamo cosa cambia in concreto, quali norme del TUIR entrano in gioco e come predisporre una corretta documentazione per tutelarsi in caso di controlli fiscali.
Importante chiarimento della Corte di Cassazione in materia di rimborsi chilometrici per i professionisti associati: con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025, i giudici supremi hanno confermato che i rimborsi riconosciuti ai singoli professionisti per l’utilizzo dell’auto personale, nell’ambito dell’attività dello studio associato, sono interamente deducibili.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la totale deduzione dei rimborsi chilometrici erogati dallo studio associato ai propri membri, richiamando il limite del 40% previsto dall’articolo 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina la deducibilità parziale delle spese relative ai mezzi di trasporto.
La Cassazione ha però accolto una diversa interpretazione: se il rimborso corrisponde a spese strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività professionale dell’associazione professionale, trova applicazione l’articolo 54 del TUIR, che consente la deducibilità integrale delle spese necessarie per l’esercizio della professione.
La sentenza precisa che la condizione essenziale per beneficiare della deduzione piena è la dimostrazione, da parte del contribuente, della stretta strumentalità tra l’utilizzo dell’autovettura privata e l’attività professionale svolta per conto dell’associazione. Solo in presenza di tale prova il rimborso erogato sarà interamente deducibile dal reddito dello studio associato o della STP.
Si tratta di un principio particolarmente rilevante per le Società tra Professionisti (STP) e gli studi associati, che potranno così organizzare la gestione dei rimborsi spese in modo conforme alla normativa fiscale, evitando contestazioni e accertamenti. Sarà tuttavia fondamentale predisporre un’adeguata documentazione che attesti il nesso diretto tra l’uso del mezzo e l’attività professionale.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in presenza di spese realmente funzionali all’attività svolta, i rimborsi chilometrici non rientrano nella deduzione limitata prevista per i veicoli aziendali (articolo 164 del TUIR), bensì sono soggetti alla disciplina generale dell’articolo 54, che ne consente la deduzione integrale.
Per la comunicazione scadenza il 30 Aprile 2025