Tutte le novità in vigore dal primo di gennaio 2025
Con l’entrata in vigore delle novità previste dalla riforma fiscale, a partire dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole sull’imposta di successione e donazione. A fare il punto della situazione è la circolare n. 3 del 16 aprile 2025, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, che illustra le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024, dalla legge n. 104/2024 e dal decreto legislativo n. 87/2024.
La riforma punta a una razionalizzazione complessiva della materia, aggiornando e integrando il Testo Unico delle disposizioni sull’imposta di successione e donazione (DPR 346/1990). Ecco, nel dettaglio, i principali interventi.
Estensione dell’ambito dell’imposta
L’articolo 1 del TUS è stato modificato per estendere l’ambito dell’imposta anche ai trasferimenti “a titolo gratuito” e a quelli derivanti da trust o altri vincoli di destinazione, oltre alle classiche successioni e donazioni.
Autoliquidazione dell’imposta
È stato introdotto il principio di autoliquidazione (art. 27, comma 2): i soggetti obbligati calcolano e versano l’imposta in autonomia, sulla base della dichiarazione di successione. Il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, quindi entro 12 mesi + 90 giorni dalla data di apertura della successione. L’Agenzia delle Entrate può controllare la correttezza del calcolo e, in caso di difformità, notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.
Svincolo per eredi under 26
L’articolo 48, comma 4-bis prevede che le banche possano svincolare i beni ereditari per permettere il pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, se a richiederlo è un unico erede di età non superiore a 26 anni. Il requisito è considerato soddisfatto anche se altri chiamati all’eredità hanno rinunciato. La possibilità non si estende all’imposta di successione o ad altri tributi speciali.
Obbligo telematico e ruolo del trustee
L’articolo 28 stabilisce che la dichiarazione di successione debba essere presentata, di norma, telematicamente, anche dai trustee in caso di trust testamentario.
Deducibilità dei debiti del defunto
L’articolo 22, comma 2 chiarisce che sono deducibili i debiti contratti negli ultimi sei mesi di vita, se legati a spese mediche, chirurgiche o di mantenimento. È necessaria documentazione che attesti la correlazione tra debito e spesa. La qualifica di familiare a carico va valutata per ciascun anno fiscale in cui la spesa è stata sostenuta.
Accertamento delle liberalità indirette
Con l’articolo 56-bis cambia la disciplina delle liberalità indirette. Non è più richiesto il requisito dell’incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire. Ora si applica un’aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia, se prevista. Se la registrazione avviene su base volontaria, si applicano le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 56.
Abrogazione del coacervo successorio
La riforma comporta anche l’abrogazione della disciplina del coacervo successorio, cioè il cumulo fittizio dei beni donati in vita con quelli caduti in successione per il calcolo dell’imposta.
Esonero dal regime di responsabilità solidale
Il novellato articolo 36, comma 5-bis prevede l’esonero dal regime di responsabilità solidale per il pagamento delle imposte in favore degli enti del Terzo settore (articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore) e degli altri soggetti indicati all’articolo 3 del TUS.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Il decreto delegato prevede espressamente che tutte le modifiche introdotte si applichino solo alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
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