Ma dallo scontrino fiscale deve essere presente la descrizione del prodotto acquistato
Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici ma a condizione che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Va però detto che la natura del prodotto può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria (SSN).
Questo è il sunto della risposta a interpello n. 553 del 25 agosto 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate e riguardante l’aliquota IVA dispositivi medici.
Il numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'aliquota IVA del 10% “per medicinali pronti per l'uso umano o veterinario (compresi i prodotti omeopatici), sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
Tale disposizione d’interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.
La predetta disposizione non riguarda, tuttavia, tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce "3004" della Nomenclatura combinata.
Al riguardo, si fa presente che Il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce 3004 i Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.
Ne consegue che macchinario Led Photo Dynamic Medical a "Infrarosso", oggetto della risposta a interpello, non rientra nel campo di applicazione del n. 114, della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Il macchinario potrebbe configurarsi come un dispositivo medico non classificabile, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale "3004". Pertanto, la cessione del predetto macchinario sarà soggetta ad IVA con aliquota ordinaria.
In più, l’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che dall'imposta lorda ai fini IRPEF si detrae un importo pari al 19% delle spese sanitarie costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Con circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 è stato, da ultimo, chiarito che sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici (categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi), a condizione che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato (non semplicemente l'indicazione "dispositivo medico") e il soggetto che sostiene la spesa.
Tuttavia, la natura del prodotto può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE), senza che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD è necessario che il contribuente conservi la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Fermo restando quanto precede, viene evidenziato che i dispositivi medici che danno diritto alla detrazione in commento sono inseriti nell'apposito elenco nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute.
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