Residenza all'estero raddoppiata
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 22 del 7 febbraio 2025, ha chiarito un aspetto rilevante del nuovo regime agevolato per gli impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023). In particolare, per i lavoratori che rientrano in Italia e avviano un’attività professionale collaborando anche con il loro precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di residenza all'estero necessario per accedere alle agevolazioni è di sei anni. Questo termine si estende a sette anni se, prima del trasferimento all'estero, il contribuente era impiegato in Italia dallo stesso datore di lavoro.
La normativa in vigore dal 29 dicembre 2023 consente di beneficiare dell'agevolazione fiscale anche nel caso in cui il lavoratore rientri in Italia per lavorare per lo stesso datore di lavoro estero (residente o non residente in Italia) o per un'azienda appartenente allo stesso gruppo. Tuttavia, se il lavoratore continua a operare per lo stesso soggetto per cui lavorava all'estero, il periodo minimo di residenza all'estero richiesto passa:
Un aspetto importante chiarito dall’Agenzia è che la norma non distingue tra lavoratori dipendenti e autonomi. Di conseguenza, l'aumento del periodo di residenza all'estero si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto (dipendente, assimilato o autonomo).
L’interpello ha riguardato una cittadina francese che, dopo aver lavorato in Italia dal 2015 al 2018, si è trasferita all’estero nel 2018, lavorando dal 2020 al 2024 come Account Manager presso un’azienda con sede a Zurigo. Nel dettaglio:
Poiché l’istante soddisfa i requisiti richiesti, potrà accedere al regime agevolato impatriati per il periodo d’imposta di rientro (2024) e per i quattro successivi.
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