Istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 20 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida sulla nuova disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, società ed enti, in attuazione del Dlgs n. 209/2023 (decreto sulla fiscalità internazionale). Questa riforma rientra nel più ampio riordino del sistema tributario italiano avviato con la legge n. 111/2023, con l’obiettivo di allineare la normativa italiana alle best practice internazionali e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall’Italia.
Le modifiche sono significative, soprattutto per la nuova definizione di "domicilio" – che ora privilegia le relazioni personali e familiari – e per l’introduzione di un nuovo criterio di residenza basato sulla presenza fisica in Italia. L’intera circolare si articola in due sezioni principali, una dedicata alle persone fisiche e l’altra alle società ed enti.
Parte I - La residenza delle persone fisiche
Nella prima parte si esamina la nuova definizione di residenza per le persone fisiche, operativa dal periodo d’imposta 2024, con l’introduzione di novità nei criteri di collegamento. Viene mantenuta la regola secondo cui una persona è fiscalmente residente in Italia se risulta applicabile almeno uno dei criteri previsti per la maggior parte del periodo d’imposta, anche non continuativamente.
Domicilio e relazioni personali
Una modifica sostanziale riguarda la nozione di "domicilio". Ora, per domicilio si intende il luogo principale delle relazioni personali e familiari, valorizzando i rapporti familiari stabili, come convivenze e unioni civili, e le relazioni sociali connotate da stabilità. Questo nuovo criterio sostituisce la definizione civilistica di domicilio, ponendo l’accento sui legami personali anziché su quelli economici.
Presenza fisica
Un’altra importante innovazione è il criterio della "presenza fisica". Chi soggiorna in Italia per la maggior parte dell’anno, anche in modalità non continuativa, viene considerato fiscalmente residente, indipendentemente dal motivo della permanenza. Per stabilire la presenza fisica, si tiene conto di giorni e frazioni di giorni trascorsi sul territorio italiano.
Iscrizione anagrafica e presunzione di residenza
Il criterio dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente diventa una presunzione relativa, che il contribuente può confutare dimostrando che non sussistono altri legami con il territorio italiano. Rimane invece invariata la presunzione di residenza per gli italiani trasferiti in Paesi a regime fiscale privilegiato.
Parte II - La residenza delle società e degli enti
La seconda parte della circolare si concentra sui criteri di residenza per società ed enti, introducendo i nuovi concetti di "sede di direzione effettiva" e "sede di gestione ordinaria in via principale", affiancati dal criterio formale della sede legale. La direzione effettiva è definita come l’assunzione continuativa e coordinata delle decisioni strategiche che riguardano l’ente nel suo complesso. La sede di gestione ordinaria, invece, è identificata come il luogo in cui si svolgono le attività di amministrazione corrente della società.
Trust e presunzioni di residenza
Per i trust e istituti analoghi, istituiti in Stati con limitato scambio di informazioni, la presunzione di residenza in Italia viene resa relativa, lasciando margini per un esame caso per caso basato su prove fattuali.
Applicazione e tie breaker rules
La nuova disciplina è applicabile a partire dal periodo d’imposta 2024 per le persone fisiche e, per le società, dal primo esercizio a partire dal 29 dicembre 2023. Nei casi di conflitto di residenza, la circolare chiarisce che prevalgono le tie breaker rules delle Convenzioni internazionali, utili per risolvere situazioni di doppia residenza, ad esempio nel caso di lavoratori frontalieri.
Questa riforma, con l’introduzione di criteri più chiari e un’impostazione orientata alla sostanza, punta a garantire maggiore certezza giuridica e a consolidare il quadro normativo della residenza fiscale in Italia.
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