Riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni
Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1 gennaio 2024.
Riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.
Principali novità in materia fiscale e agevolativa
1. Regolarizzazione del magazzino
A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
È prevista la facoltà:
Ambito temporale
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali
In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).
Termini di versamento
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.
2. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
3. Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza
A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Immobili esclusi
Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
Modalità di determinazione dei costi inerenti
Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Applicazione dell’imposta sostitutiva
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.
4. Locazioni brevi - Aumento dell’aliquota al 26% - Modifica normativa per gli intermediari non residenti
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo - Locazioni brevi
Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Sono assimilati alle locazioni brevi:
Cedolare secca - Aliquota al 26%
La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.
Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
Ritenuta del 21% a titolo di acconto
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:
La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.
5. Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”
A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
6. Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
7. Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE sugli immobili detenuti all’estero passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute all’estero si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Decorrenza
L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
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