Il principio della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27664 del 25 ottobre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di notificazione di atti alle società: la firma illeggibile del consegnatario non inficia la validità della notifica, purché questa sia avvenuta presso la sede o i locali dell’impresa e a una persona qualificatasi come addetta alla ricezione.
Il principio di diritto
Secondo la Suprema Corte, chi accetta la notifica qualificandosi come dipendente della società destinataria, anche se non identificabile per nome, si presume addetto alla ricezione degli atti. Non è necessario che il notificatore verifichi l’effettivo ruolo del consegnatario, e l’omessa indicazione delle generalità non comporta la nullità della notifica.
Per contestare la validità della notificazione, la società destinataria deve dimostrare che la persona che ha accettato il plico fosse estranea al luogo di consegna e che la sua presenza fosse puramente occasionale.
La vicenda processuale
Una società aveva contestato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, la validità della notifica di un avviso di accertamento. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo valida la notifica effettuata tramite consegna a un dipendente. Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della società, annullando la notifica per la mancata identificazione del consegnatario.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione, eccependo che la firma illeggibile del consegnatario non costituisce motivo di nullità.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che:
Osservazioni e precedenti
L’articolo 145 del codice di procedura civile stabilisce che la notifica a una persona giuridica si effettua presso la sede, consegnando l’atto al rappresentante, a una persona incaricata, o, in mancanza, a chiunque sia addetto alla sede. La Cassazione ha già espresso in precedenza principi simili (sentenze n. 32981/2018 e n. 14865/2012), sottolineando che il legame del consegnatario con la sede può essere anche temporaneo o precario.
Con questa pronuncia, la Corte si pone in continuità con il proprio orientamento consolidato, chiarendo ulteriormente i requisiti di validità delle notificazioni alle persone giuridiche.
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