I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 482 del 28 settembre 2022
Il professionista che ha percepito, all'esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in eccesso (e dedotto) per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività, deve tassare tale somma come reddito di lavoro autonomo, quale componente positivo.
È la risposta n. 482 del 28 settembre 2022, recante oggetto “Reddito da lavoro autonomo - rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale - articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)”, fornita dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente che chiede chiarimenti sulla rilevanza reddituale degli importi restituitigli nel 2021 e sui criteri da utilizzare per tassarli.
L'istante ha stipulato un contratto di locazione non abitativo, relativo a un immobile adibito, in via esclusiva, a studio professionale, che prevedeva il pagamento di canoni “crescenti nel tempo e adeguamento ISTAT nella misura del 100% dell'indice FOI”.
In seguito alla fine della locazione, il professionista, accortosi di aver pagato alcuni canoni in eccesso e avendo ricevuto il rifiuto alla restituzione da parte della locatrice, ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, Dlgs n. 28/2010), al termine della quale ha percepito, nel 2021, il rimborso.
L’istante dichiara, trattandosi di locazione di locali adibiti a studio professionale, di avere dedotto dal proprio reddito, prodotto nel corso del della locazione, i canoni di locazione versati.
Ciò posto, l'istante chiede chiarimenti circa la rilevanza reddituale della detta somma percepita nel 2021 e i criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione.
Tra la norma (articolo 54 del Tuir) e la prassi di riferimento, utili a motivare la conclusione raggiunta, l’Agenzia delle Entrate si sofferma, in particolare, sulla risoluzione n. 356/2007, in cui ha chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il “rimborso” di “un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi”.
Dunque, per “ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta…” (risoluzione n. 106/2010).
In linea con la prassi richiamata, pertanto, l’Agenzia conclude che le somme in argomento devono concorrere, quali componenti positivi, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista istante nell'anno di percezione, in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta.
Fonte: fiscooggi.it
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