Ulteriori novità in materia fiscale e di agevolazioni
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.
1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato in:
1.1 Contributo “automatico”
Il contributo “automatico” spetta in misura pari a quello già riconosciuto ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente;
1.2 Contributo “alternativo”
In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 qualora inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.
Misura del contributo
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo precedente l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo precedente l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:
Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.
Coordinamento con il contributo “automatico”
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”, corrisposto per differenza rispetto a quanto già riconosciuto.
1.3 Contributo “perequativo”
Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.
L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.
Lo studio procederà a verificare i tuoi requisiti per accedere ai fondi perduti e a presentare istanza dandoti comunicazione.
2 CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - PROROGA ED ESTENSIONE
Il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, viene:
Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.
3 CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Provvedimento attuativo
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
4 CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - PROROGA
Viene prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, nella misura del 65%.
5 CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE E DELLA MODA
Il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria viene riconosciuto anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
5.1 Adempimenti per la fruizione
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento della stessa Agenzia.
5.2 Misura
L’agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello della relativa spettanza.
5.3 Modalità di utilizzo
L’incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.
6 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
7 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PROROGA
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all’art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
8 CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO
Le somme intimate tramite cartella di pagamento i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato); le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
8.1 Avvisi di addebito INPS
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
8.2 Accertamenti esecutivi
Le somme intimate con accertamento esecutivo che scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
8.3 Rate da dilazione dei ruoli
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.
9 AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI SOGGETTI CON MENO DI 36 ANNI
È prevista una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti:
L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
9.1 Ambito temporale
Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.
9.2 Ambito oggettivo
L’agevolazione riguarda:
Per quanto concerne l’oggetto dell’acquisto, deve trattarsi di “«prime case» di abitazione”, escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9.
9.3 Ambito soggettivo
Il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
9.4 Condizioni di “prima casa”
Si ritiene che l’atto di acquisto debba rispettare tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, anche se la formulazione normativa richiama la Nota II-bis con riferimento al tipo di abitazione trasferito, anziché alle condizioni dell’acquisto.
9.5 Contenuto dell’agevolazione
L’agevolazione si muove su più fronti, in quanto riguarda, da un lato, le imposte d’atto dovute sull’atto di trasferimento a titolo oneroso (IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) e, dall’altro, l’imposta sostitutiva sul finanziamento.
9.5.1 Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
In primo luogo, viene previsto che, in presenza di tutti gli elementi e le condizioni sopra illustrate, l’atto di acquisto a titolo oneroso vada esente dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
In questo caso, si ritiene restino dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali, non potendo operare l’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011.
Applicazione generalizzata dell’esenzione
L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sembra potersi applicare a prescindere dal regime di alternatività IVA-registro. La nuova norma, infatti, sembra strutturata in modo da prevedere in modo generalizzato l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per tutti gli atti di acquisto che soddisfino le condizioni di legge, sia ove posti in essere da soggetti privati che da soggetti IVA ed, in questo secondo caso, a prescindere dal regime IVA (esenzione o imponibilità).
9.5.2 Credito d’imposta per gli atti imponibili ad IVA
Ove l’atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, agli acquirenti con meno di 36 anni spetta “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, che può essere utilizzato:
In nessun caso il credito può essere rimborsato.
Anche il credito d’imposta correlato all’IVA dovrebbe essere subordinato sia al limite di età che al limite dell’ISEE.
9.5.3 Esenzione per gli atti di finanziamento
Viene prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a condizione che:
9.5.4 Decadenza e carenza delle condizioni
In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di decadenza dalle agevolazioni prima casa, e dall’art. 20 del DPR 601/73, in materia di imposta sostitutiva sui mutui.
10 IVA - TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
L’art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.
10.1 Decorrenza
La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).
10.2 Momento di emissione della nota di variazione
A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l’IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.
Nello specifico, il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:
Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di variazione.
11 INDENNITÀ PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI
Sono riconosciute ulteriori indennità per il sostegno al reddito delle categorie di lavoratori e professionisti di seguito indicate.
11.1 Indennità per lavoratori del turismo, occasionali e dello spettacolo
È riconosciuta un’indennità, pari a 1.600,00 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
La predetta indennità, pari a 1.600,00 euro, è erogata una tantum dall’INPS.
11.2 Indennità per collaboratori sportivi
È riconosciuta un’indennità variabile in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Tale indennità è riconosciuta ed erogata dalla società “Sport e Salute spa”.
L’ammontare dell’indennità è variabile in base ai seguenti parametri:
Per i collaboratori sportivi che, in presenza dei requisiti, abbiano presentato domanda per le indennità sia a “Sport e Salute spa” sia all’INPS, la società, acquisiti dall’Istituto i dati relativi ai pagamenti effettuati e accertati i requisiti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da “Sport e Salute spa” o dall’INPS.
La sussistenza dei requisiti per le indennità è attestata dai soggetti interessati mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione sostitutiva sulla piattaforma informatica di “Sport e Salute spa”.
12 DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Viene prorogato il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del precedente co. 3 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021.
12.1 Eccezioni
Rimangono invariate le eccezioni al divieto di licenziamento.
Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:
12.2 Settori turismo, stabilimenti termali e commercio
Ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano beneficiato dell’esonero di cui all’art. 43 co. 1 del DL 73/2021, il divieto di licenziamento per motivi economici si applica fino al 31.12.2021. In caso di violazione del divieto:
13 INTRODUZIONE DEL “CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE”
Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato introdotto per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza da COVID-19.
Il contratto è fruibile dall’1.7.2021 al 31.10.2021 e ne costituisce condizione la definizione di un progetto individuale di inserimento, con durata di 6 mesi.
I datori che assumono con contratto di rioccupazione, fatta eccezione per il settore agricolo e del lavoro domestico, beneficiano dell’esonero totale, per un periodo massimo di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali, ma non dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite di 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Per beneficiare dell’esonero i datori di lavoro non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Decorso il periodo di inserimento le parti possono:
Il beneficio è revocato, con recupero della parte già fruita, nel caso in cui il datore di lavoro abbia:
La revoca non produce effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumano successivamente il lavoratore con contratto di rioccupazione.
In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riparametrato rispetto al periodo di lavoro effettivamente prestato.
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