I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per accedere alla definizione agevolata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 306 dello scorso 24 aprile, torna a parlare di definizione agevolata delle controversie tributarie.
In sintesi, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate non era parte del conseguente giudizio né era stata chiamata per integrare il contraddittorio, non è possibile accedere all’istituto definitorio.
Il caso
Il caso in esame parte da un avviso bonario definito con sanzioni ridotte in modo tardivo. Viene quindi emessa una cartella di pagamento contro la quale l’istante presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
Il ricorso è notificato alla sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre l’Agenzia delle Entrate entra in scena solo successivamente, costituendosi volontariamente nel processo, a gennaio 2023, a seguito di litis denuntiatio presentata dall’agente della riscossione nei suoi confronti.
L’istante quindi chiede se la disposizione di favore prevede che l'Agenzia delle Entrate debba essere parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della disposizione (cioè al 1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio n. 197/2022 ha introdotto diverse disposizioni in tema di “tregua fiscale”. La circolare n. 2/2023, che tratta il tema di definizione agevolata, ha ribadito che la misura “consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire”.
Sempre la circolare n. 2/2023 ha chiarito che possono essere definite sia le controversie contro atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) sia le controversie relative ad atti meramente riscossivi.
La stessa circolare precisa che la misura si applica solo alle liti in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio non essendo incluse nell’istituto definitorio quelle controversie in cui l’Agenzia non è destinataria dell’atto di impugnazione, non sia stata chiamata in giudizio o non sia intervenuta volontariamente.
Dunque, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197/2022, l'Agenzia delle Entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
E, considerando che il ricorso introduttivo della lite da definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate non era parte del conseguente giudizio, né è stata chiamata per integrare il contraddittorio, l’istante non potrà fruire della definizione agevolata.
Fonte: fiscooggi.it
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