Istruzioni e novità nella recente guida dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato lo scorso 14 aprile una guida con le ultime istruzioni e novità sull’imposta di bollo su fatture elettroniche per il 2021.
La guida è stata formulata proprio per fornire indicazioni sulla procedura delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Nella guida viene illustrato il funzionamento del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di aiutare le partite IVA a:
L’Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
L’esito di tale elaborazione si traduce in due elenchi (A e B) presenti all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
Nell’elenco B troviamo tutte le fatture riferite a operazioni nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, dove la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro e dove è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori IVA e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, vengono considerate le fatture:
Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre.
La guida segnala la possibilità per il contribuente di modificare l’elenco B indicando quali fatture non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo che non sono presenti nell’elenco B, viene specificato che:
Le modifiche degli elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La prima scadenza è prevista per il 30 aprile 2021, mentre per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento evidenziandone l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso, carente o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata nella quale indica l’importo dovuto per:
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