Il secondo acconto Irpef slitta al 2024
Con la circolare n. 31/E, recante oggetto “Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145”, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, disposto dal decreto collegato alla manovra 2024, il Dl n. 145/2023 (“decreto Anticipi”).
Viene precisato che per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Sarà possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.
La suddetta circolare ricorda che il Dl n. 145/2023 ha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023:
Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita IVA sia i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. Possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.
Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170mila euro, occorre far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici ATECO), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. Sempre nella circolare n. 31/E viene chiarito che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).
Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.
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