Abilitati i soci di società tra professionisti con controllo dei diritti di voto
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022, tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità vi rientrano anche i soci di società tra professionisti (STP) regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e nel relativo ordine professionale ‘anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della STP garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie”, cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie’.
Un orientamento, dunque, che supera in parte quanto previsto dalla precedente risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, secondo la quale si riteneva fosse necessario che i soci:
In particolare, nel presupposto che l’iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale STP dell’ordine di appartenenza è subordinata al preventivo controllo della presenza, in capo a una STP, dei requisiti di cui all’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e della ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante il “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183”, compresa la presenza di eventuali patti parasociali - controllo eseguito, in genere:
si può assumere che l’assetto societario della STP regolarmente iscritta sia in linea con le disposizioni normative che regolano la disciplina delle società tra professionisti, e garantisca “il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica” della STP, anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociali sia disposto che i soci certificatori detengono il controllo dei diritti di voto della STP.
È chiaro che va poi operato un controllo in ordine alla permanenza di detti requisiti ed eventuali modifiche allo statuto sociale e/o ai patti parasociali devono essere tempestivamente comunicate alle strutture competenti al fine di verificare che la modifica non faccia venir meno il controllo di diritto attribuito ai soci professionisti.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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