Chi è autorizzato a rilasciarlo?
Il visto di conformità, definito anche visto leggero, e introdotto con il decreto legislativo numero 241 del 1997, rientra a tutti gli effetti nell’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, con la peculiarità che i soggetti legittimati a condurla sono esterni ad essa.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa per poi trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.
L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
Possono rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:
Il visto di conformità viene considerato non valido nei casi in cui:
La dichiarazione viene dunque considerata “non vistata”. L’Agenzia procederà quindi nei confronti del contribuente al recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni oppure, in caso di rimborso IVA, provvederà a richiedere al contribuente apposita polizza fideiussoria. Nei casi indicati l’Agenzia delle Entrate applicherà nei confronti del professionista apposite penalità.
Può essere comunque presentata una dichiarazione fiscale correttiva/integrativa, completa di visto regolare.
Ciascun contribuente, abilitato ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, può conoscere eventuali irregolarità legate al rilascio del visto sulle proprie dichiarazioni fiscali, accedendo al proprio “cassetto fiscale”.
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