Tutte le misure per sanare diversi tipi di irregolarità
La legge di bilancio 2023 contiene una serie di formule sulla tregua fiscale con misure che il contribuente può usare per sanare diversi tipi di irregolarità.
Definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni
È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1 gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale è ancora in corso all’1 gennaio 2023, per le quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.
Rateizzazione somme dovute
È confermata la modifica dell’art. 3-bis per effetto della quale le somme dovute a seguito di
possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare.
Adesione / Definizione agevolata atti di accertamento
È confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 2023.
In particolare è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:
La definizione in acquiescenza relativa a:
Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.
È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
Stralcio carichi fino a 1.000 euro
È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti:
Stralcio carichi enti diversi
In sede di approvazione è stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’1 gennaio 2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:
Definizione agevolata ruoli (rottamazione-quater)
È confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000- 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
La rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali.
L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.
La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31 gennaio 2023.
Somme escluse dalla definizione
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
Pagamento delle somme dovute
Entro il 30 giugno 2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
In tal caso:
Il pagamento può essere effettuato:
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
Credito d’imposta per gli investitori incapienti