Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n. 85/2022 pubblicata il 17 febbraio 2022
È possibile beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati in caso di riassunzione in Italia, dopo un’esperienza lavorativa all’estero, se cambia il contratto e il ruolo aziendale.
Queste sono le interessanti conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risposta ad interpello n. 85/E/2022 pubblicata il 17 febbraio 2022.
Il caso affrontato in questo interpello è quello di un soggetto che rientra in Italia dopo un periodo all’estero, con iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), dove ha lavorato con contratto di distacco presso una consociata estera del gruppo.
Il lavoratore, al momento del rientro in Italia stipulerà un nuovo contratto, con la società consociata (distaccataria) italiana, per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale.
In particolare, il lavoratore accetterà il nuovo ruolo aziendale di dirigente, che svolgerà in Italia e non sarà attività in continuità con l’attività svolta all’estero presso la consociata estera, e nemmeno con l’attività svolta in Italia prima dell’espatrio.
L’Agenzia delle Entrate, nella suddetta risposta n. 85/2022, ricorda i requisiti richiesti dalla norma per accedere al regime speciale per lavoratori impatriati.
Dunque, per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario che il lavoratore:
Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la recente circolare n. 33/E/2020 precisa, tra l'altro, che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Al riguardo, viene precisato che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.
Nel caso di specie, il lavoratore distaccato che fa rientro in Italia sembra soddisfare tutti i suddetti requisiti, essendo nuovamente assunto con nuovo contratto e ruolo.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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