In caso di rientro l’agevolazione non è preclusa quando il lavoratore si trasferisce in Italia assumendo un incarico diverso da quello rivestito all’estero
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 259 dell’11 maggio 2022 recante oggetto “Rientro dall'estero disposto contestualmente all'assunzione intervenuta in costanza di residenza all'estero - Regime speciale per lavoratori impatriati”, fornisce chiarimenti in tema di detassazione per reddito dei lavoratori impatriati in caso di rientro dall'estero disposto contestualmente all'assunzione intervenuta in costanza di residenza all'estero.
Il caso
L’istante dell’interpello, un giornalista trasferitosi all'estero nel settembre 2000, aveva iniziato una collaborazione autonoma con una società italiana.
Nel gennaio 2012 il rapporto si era trasformato in rapporto di lavoro dipendente con contestuale distacco all'estero, dal momento che già operava fuori dai confini nazionali. Nel 2022 il datore di lavoro ha poi proposto al lavoratore il rientro in Italia con nuova posizione all'interno dell'azienda (vice caporedattore della testata), con conseguente conclusione del distacco, senza però procedere a una nuova assunzione.
È possibile applicare il regime per i lavoratori impatriati?
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nelle precedenti circolari n. 33/2020 e n. 17/2017, e nella risoluzione n. 76/2018, l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito che i soggetti rientrati in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui il rientro sia semplicemente una conseguenza della naturale scadenza del distacco.
Tuttavia, se il distacco è determinato da altri elementi, come ad esempio l'affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano, un suo radicamento all'estero oppure l'assunzione di un nuovo ruolo in ragione delle maggiori competenze acquisite all'estero, l’applicazione del regime per i lavoratori impatriati spetterà pienamente.
Nel caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate, appunto, avendo il contribuente avuto residenza all'estero da oltre vent'anni e poiché il distacco è stato rinnovato più volte e al rientro in Italia è stata proposta una posizione nuova, pur in assenza di una nuova assunzione formale, è possibile l'applicazione del regime dei lavoratori impatriati.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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