Il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 55 del 31 gennaio 2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 55 in data 31 gennaio 2022, recante oggetto “Regime Impatriati. Prestazione di lavoro dipendente in smart working dall'Italia per conto di datore di lavoro con sede all'estero”.
Il caso
L'Istante, cittadino italiano, è iscritto all’AIRE dal 2012 e residente in un Paese dell'Unione Europea dal 2018, quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente, rivestendo il ruolo di quadro/dirigente come "Chief Strategy Marketing and M&A Officer".
Tale posizione è stata mantenuta fino a giugno 2021.
A partire dal mese di luglio 2021, il medesimo datore di lavoro ha comunicato all'Istante la promozione al ruolo di livello quadro/dirigente di "Franchise Director SSP and PEN".
Successivamente, l'Istante ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, e ottenendo l'autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
L’Istante chiede di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall'anno di imposta 2022, con l'eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16.
L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto, appunto, il "regime speciale per lavoratori impatriati".
La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019.
Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell'articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).
Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
In particolare, con la richiamata circolare, è stato precisato che con l'articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, al paragrafo 7.5 della circolare n. 33/E del 2020 viene precisato che il citato articolo 16, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L’Agenzia ritiene, dunque, che l'Istante, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 - come modificato dall'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni - per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità "smart working" a decorrere dal periodo d'imposta 2022, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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