Il pagamento di rate mutui o canoni con scadenze comprese nel periodo dal 17 marzo 2020 al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020
Tra le tante misure introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, analizziamo quelle che fanno riferimento al sostegno finanziario rivolto alle attività imprenditoriali in questo periodo di emergenza Coronavirus.
In merito alle posizioni debitorie nei confronti delle banche, le aziende possono avvalersi delle seguenti disposizioni in merito alle scadenze per di rate mutui, canoni di leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale.
Il pagamento di rate mutui o canoni con scadenze comprese nel periodo dal 17 marzo 2020 al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Successivamente a tale data il debito sarà dilazionato.
Invece, per quando riguarda le aperture di credito a revoca (fidi) e i prestiti a fronte di anticipi su crediti (esistenti entro il 17 marzo 2020) gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
In merito a prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino a quella data alle medesime condizioni.
Per ottenere dunque i suddetti benefici le imprese devono presentare una comunicazione corredata da una dichiarazione in cui si autocertifica di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta dell’emergenza Coronavirus.
I contributi concessi con Legge Sabatini ai soggetti beneficiari non subiranno variazioni e continueranno a essere erogati pur in assenza di pagamento rata mutuo.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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