Chiarimenti ai fini Irap
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26349/2023 pubblicata lo scorso 12 settembre, è tornata sul tema dell’assoggettabilità o meno all’Irap dei redditi inerenti le professioni esercitate mediante studi associati o società.
Il caso in esame
Uno studio professionale associato ricorreva per la Cassazione di una sentenza della Ctr Lombardia – relativa al silenzio-diniego di rimborso dell'Irap per gli anni dal 2011 al 2015 – sostenendo che i compensi derivanti dall'attività di amministratore e/o liquidatore e/o sindaco di società e/o revisore di enti, svolta dai tre professionisti dello studio medesimo, derivavano esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati e che, a tal fine, non si sono avvalsi della struttura dello studio associato ma, al contrario, operavano in autonomia quali organi della compagine societaria terza cui afferiva il relativo incarico.
Nei gradi di merito, la Ctp aveva accolto il ricorso presentato dallo studio ritenendo che “la struttura associativa de qua non era diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ma piuttosto alla condivisione dei servizi e alla suddivisione delle relative spese”.
A tale decisione si è opposta l’Agenzia delle Entrate con ricorso presso la Ctr la quale accoglieva le richieste dell’Amministrazione Finanziaria ritenendo che l’associazione professionale presentasse “i requisiti dell’autonoma organizzazione previsti dall’art. 2 L. 446/92, in quanto risulta creata dagli associati, non solo per ridurre le spese della struttura associativa, ma altresì per ottenere un’organizzazione in grado di migliorare la produzione e lo scambio di beni e servizi condivisi dagli associati”.
Avverso la decisione di secondo grado lo studio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997:
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso proposti dallo studio. In tema di IRAP è principio consolidato che “l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività”.
Le sezioni unite hanno, inoltre, chiarito che l'affermato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa”.
Pertanto, deve essere assoggettato a Irap il reddito dello studio associato a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Infine, ha ribadito il concetto secondo il quale “l'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito”.
In conclusione, l’attività di società, enti, studi associati e associazioni professionali, costituisce sempre presupposto per l’applicazione dell’Irap, prescindendo dal requisito dell'autonoma organizzazione. Pertanto, è legittimo il silenzio-diniego al rimborso dell'imposta, visto che lo studio associato non ha provato che il reddito è derivato dal solo lavoro dei singoli associati.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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