In Gazzetta Ufficiale le nuove regole tecniche per il deposito degli atti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2023 il Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023 contenente modifiche al decreto ministeriale del 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico (PTT) previste dall'articolo 3, c. 3, del Reg. 163/2013.
È opportuno premettere che il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 aveva introdotto importanti novità in materia fiscale e di giustizia tributaria.
In particolare, l’art. 16 “Giustizia tributaria digitale” prevedeva modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, e inseriva nuovi articoli per agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.
In particolare, era stato previsto che:
Tra le principali novità introdotte dal recente Decreto del Direttore Generale delle Finanze si segnala, innanzitutto, l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito.
In particolare, i documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, dovranno rispettare i seguenti requisiti:
Rispetto a quanto precedentemente disposto, quindi, la sottoscrizione digitale diventa facoltativa e le parti del processo tributario potranno decidere di produrre gli allegati anche senza alcuna firma elettronica o digitale.
Per il ricorso e ogni altro atto processuale, invece, la sottoscrizione digitale rimane obbligatoria e si prevede, nel dettaglio, che tali atti dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf).
Ulteriori aggiornamenti riguardano:
Il PTT consentirà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.
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