Nuovo obbligo in arrivo per le imprese
La bozza della Legge di Bilancio 2024 che ha appena iniziato l'iter parlamentare, con l'art. 24, rubricato “Misure in materia di rischi catastrofali” istituisce un nuovo obbligo assicurativo per le imprese.
Entro il 31 dicembre 2024, infatti, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile saranno tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni in base allo schema stato patrimoniale ex art. 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni). Si tratta in sostanza di terreni e fabbricati, di impianti e macchinario e di attrezzature industriali e commerciali che rientrano tra le immobilizzazioni materiali (al netto del fondo ammortamento).
Si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 200.000 a euro 1.000.000.
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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