Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui piani di incentivazione monetario e azionario per manager neo residenti o impatriati
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 78 del 27 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale cui assoggettare le voci retributive connesse a dei piani di incentivazione monetario e azionario che una società eroghi a manager i quali, trasferendo la residenza in Italia, potrebbero avvalersi del “regime dei neo residenti” e del “regime dei lavoratori impatriati”.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, con appunto la risposta all’interpello n. 78 del 27 febbraio 2020, fa riferimento al corretto trattamento fiscale dei redditi "in natura" derivanti da "piani di incentivazione monetario e azionario", corrisposti a dipendenti non residenti appartenenti a figure manageriali, che trasferiscono o hanno trasferito la residenza in Italia, i quali per effetto della loro mobilità transnazionale e del conseguente trasferimento della propria residenza, possono trovarsi esposti a situazioni di doppia imposizione fiscale.
Le diverse fasi di maturazione e corresponsione del reddito, che caratterizzano i piani di incentivazione, combinata alla mobilità internazionale possono appunto esporre il lavoratore a situazioni di doppia imposizione fiscale. In particolare:
L’Agenzia delle Entrate, dunque, esamina le modalità di tassazione di tali redditi in relazione alle diverse ipotesi in cui i manager, ricorrendone i requisiti, aderiscono al regime agevolato dei "neo residenti" (di cui all’art. 24-bis del TUIR), a quello dei "lavoratori impatriati" (di cui all’art. 16, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 147 del 2015), oppure non applicano alcuno dei predetti regimi fiscali di favore, tenendo conto che gli stessi configurano a tutti gli effetti redditi di lavoro dipendente.
Tassazione regime “neo residenti”
Secondo il regime agevolato dei neo residenti, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, purché non siano state residenti in Italia, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Di conseguenza, i redditi prodotti all’estero non sono soggetti a ritenuta alla fonte, se prevista.
A tal fine si considera prodotto all’estero il reddito di lavoro dipendente scaturente dallo svolgimento dell’attività lavorativa prestata al di fuori del territorio.
Dunque, relativamente ai manager che optano per il regime agevolato dei neo residenti, la retribuzione scaturente dal piano di incentivazione monetaria è soggetta a tassazione ordinaria per la quota parte riferibile all'attività lavorativa svolta in Italia, mentre la quota parte relativa alla prestazione svolta all'estero rientra nella tassazione sostitutiva forfettaria. Di conseguenza, il sostituto d’imposta deve operare le ritenute alla fonte solo alla parte di retribuzione variabile, di cui ai Piani di incentivazione, riferibile all'attività lavorativa svolta in Italia.
Tassazione regime “lavoratori rimpatriati”
Secondo il regime agevolato per i lavoratori impatriati, al ricorrere di determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.
La norma è finalizzata ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività, per cui l'agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, non possono fruire del beneficio fiscale i redditi derivanti dalle attività prestate all'estero, anche se percepiti nel periodo d'imposta in cui il soggetto è fiscalmente residente in Italia.
Dunque, nel caso in esame, relativamente ai manager che optano per il regime agevolato dei lavoratori impatriati, il sostituto d’imposta deve applicare il beneficio fiscale alla parte di retribuzione variabile riferibile all'attività lavorativa prestata in Italia.
Deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte per intero, invece, la retribuzione variabile riferibile all'attività di lavoro svolta all'estero. Su tale retribuzione, ricorrendone i presupposti, è riconosciuto il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero disciplinato dall'articolo 165 del TUIR.
Tassazione senza regimi agevolati
Ai fini della determinazione della base imponibile delle remunerazioni incentivanti, previste dai Piani in esame, erogate ai manager che abbiano trasferito la residenza in Italia e che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolativi, il reddito costituito dalle azioni assegnate in ragione del Piano Azionario, deve considerarsi prodotto, per il loro intero ammontare nel momento in cui le stesse sono attribuite al manager, ossia entrano nella sua disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che tale retribuzione in natura si riferisca all'intero periodo di vesting che ha comportato, per una parte di esso, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente all'estero da parte dei manager, che all'epoca risultavano non residenti nel nostro Paese.
Se però, durante il periodo di vesting, questi ultimi abbiano subito la tassazione anche da parte dello Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa, per la parte di valore delle azioni riferibile a tale periodo, la situazione di doppia imposizione è risolta attivando gli strumenti previsti dal nostro ordinamento e dalla relativa convenzione stipulata dal nostro Paese per evitare la doppia tassazione nei confronti del beneficiario.
In tal caso il sostituto d’imposta deve assoggettare a ritenuta alla fonte, l'intero ammontare del reddito corrispondente alle azioni assegnate ai manager residenti che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolati, con il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni previste, del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 165 del TUIR. Analogamente, deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte l'intero importo dell'incentivazione monetaria, con l'eventuale applicazione del credito d'imposta.
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