I loro compensi da società non residente per photo shooting sono redditi di lavoro autonomo
Se la società non ha una stabile organizzazione e i soggetti che svolgono l'attività in Italia, nella fattispecie modelli e testimonial, non sono residenti, ai compensi non viene applicata la ritenuta alla fonte.
Lo spunto nasce da un caso concreto che l’Agenzia delle Entrate affronta con la risposta all’interpello numero 700 dell’11 ottobre 2021.
Una società (francese), senza stabile organizzazione in Italia, intende utilizzare l’immagine di alcuni modelli e testimonial in servizi fotografici che si svolgeranno in Italia.
I soggetti individuati non sono residenti in Italia e si differenziano in:
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che i compensi delle attività rientrano tra i redditi di lavoro autonomo, e tali somme dovrebbero, quindi, essere soggette a ritenute alla fonte.
Tuttavia, dato che la società non residente non ha l’obbligo di assumere il ruolo di sostituto d’imposta, essa non è tenuta all’adempimento.
In risposta alla società sul corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi in questione e sugli adempimenti a carico della stessa società, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento: i compensi erogati a “modelli” professionisti per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità normativamente richiesti.
Entrambe le tipologie di compensi, infatti, sono strettamente riconducibili all’attività professionale di modello, in quanto quest’ultimo, oltre a esercitare l’attività di indossatore nell’ambito di sfilate di moda, presta altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali.
Inoltre, l’articolo 23, comma 1, dello stesso Testo unico stabilisce che si debbano considerare come redditi prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo che derivano da attività svolte all’interno dello Stato.
Relativamente ai compensi corrisposti a queste ultime per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, in linea con quanto precisato nella risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E, in relazione ad analoga fattispecie, si ritiene che gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all'attività artistica o professionale, siano comunque riferibili a quest'ultima essendo correlati alla fama del personaggio, e costituiscano pertanto redditi di lavoro autonomo in base all'articolo 54, comma 1-quater, del TUIR.
Valgono inoltre le stesse considerazioni sul luogo di svolgimento dell’attività.
I compensi in questione sono quindi soggetti a ritenuta alla fonte, secondo quanto previsto dall’articolo 25, Dpr numero 600 del 1973, se corrisposti da soggetti che sono qualificati come sostituti di imposta.
Nel caso in cui tali redditi di lavoro autonomo siano corrisposti a non residenti, la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta deve essere applicata nella misura del 30%.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che “le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta in base al comma 1 del richiamato articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.”.
Tale principio, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta.
Pertanto, la società, non avendo, in base a quanto dichiarato, una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli e ai testimonial non residenti.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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