L'IFEL analizza la definizione agevolata delle controversie tributarie e lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro
Con una nota pubblicata il 7 gennaio scorso l’IFEL (l’Istituto per la Finanza e l’Economia locale) ha analizzato:
La Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall’altro, il magazzino dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022.
L’IFEL evidenzia che il legislatore ha solo in parte tutelato l’autonomia impositiva degli enti locali – e in particolare dei Comuni – almeno con riferimento al contenzioso tributario e allo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, mentre con riferimento alla definizione dei carichi affidati fino al 30 giugno 2022, quindi riguardanti crediti almeno in linea di principio non di difficile esazione in ragione della loro vetustà, l’eliminazione delle sanzioni tributarie e degli interessi rappresenta sicuramente un intervento molto incisivo sui carichi vantati, almeno con riferimento ai Comuni che hanno continuato a fare affidamento sul riscossore nazionale, considerato che in alcuni casi potrà essere annullato oltre il 50% dell’importo avviato alla riscossione coattiva.
Peraltro, rispetto alla definizione del 2016, il legislatore ha ritenuto di non riproporre la facoltà per i Comuni di definire gli importi relativi alle ingiunzioni fiscali ed agli accertamenti esecutivi non affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, creandosi così una evidente disparità di trattamento anche nei confronti dei debitori.
La definizione delle controversie tributarie
La legge introduce con i commi 186-204 una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune.
In particolare, appare dubbia l’applicabilità della conciliazione agevolata delle controversie tributarie e della definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione.
Il comma 205 prevede che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.
L’IFEL ritiene, dunque, che se il Comune intende dare applicazione alla definizione delle proprie controversie, dovrà farlo mediante l’approvazione di uno specifico regolamento comunale, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997, atteso che con tale decisione l’ente rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo – a seconda dello stato e dell’esito del giudizio – per i quali, in via generale, vale il principio dell’indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge.
Come anticipato, il termine per decidere l’applicazione della definizione agevolata al contenzioso comunale – da considerarsi perentorio – è fissato al 31 marzo 2023.
Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro
Il comma 222 dispone l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’art. 3, dl 119/201820, art. 16-bis, dl 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, legge 145/201821.
L’intervento di generale cancellazione dei ruoli fino a 1.000 euro viene dunque limitato ai crediti delle amministrazioni centrali e previdenziali. Ai fini del discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate, in via telematica.
Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.
Il comma 224 prevede che per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il rimborso viene effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
Lo stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro
Il comma 227 prevede invece uno stralcio parziale per i crediti vantati da enti diversi da quelli indicati nel comma 222, e quindi anche dai Comuni.
In particolare, è previsto che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973.
Pertanto, restano dovuti, il “capitale” e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
La definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione fino a giugno 2022
Il comma 231, fermi restando gli stralci totale o parziale delle cartelle fino a 1.000 euro relativi ai carichi 2000-2015, prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
La norma prevede che i debiti risultanti dai “singoli carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (co. 232). In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
L’AdE-R rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore manifesta all’AdE-R la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciotto rate.
Leggi anche la Nota di approfondimento dell’IFEL.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
Credito d’imposta per gli investitori incapienti