I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime speciale
Con la pubblicazione della risoluzione n. 38/E dello scorso 30 giugno, recante oggetto “Articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Regime speciale lavoratori sportivi.”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati, previsto per i redditi prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), e sulle modalità di esercizio dell’opzione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Ucraina-bis (articolo 12-quater del Dl n. 21/2022).
Per la fruizione, da parte dei lavoratori sportivi, del regime speciale occorre che:
Il soggetto può beneficiare della riduzione al 50% degli introiti che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’agevolazione si applica per un quinquennio, a decorrere dal periodo d’imposta del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 16 Dlgs n. 147/2015 (avere almeno un figlio minore a carico o acquistare una casa in Italia), il lavoratore sportivo potrà fruire dei benefici per un altro quinquennio.
A tal proposito, il comma 5 quater dell’art. 16 prevede che:
“Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 , e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo.”
Il comma 5 quinquies dello stesso articolo, invece, prevede, per i soggetti che optano per il regime agevolato, il pagamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile da versare al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento, il quale viene assegnato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzato al fine di potenziare i settori giovanili.
Sempre la recente risoluzione n. 38/E, inoltre, precisa che tali disposizioni, in base al comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.
In sintesi, è necessario che si tratti di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’articolo 3 della n. 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del Dlgs n. 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal Coni nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e, inoltre, che i lavoratori sportivi abbiano compiuto 21 anni.
La norma, poi, richiede che gli sportivi percepiscano un determinato reddito. In particolare, il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo deve essere di ammontare superiore a:
Il riferimento è all’ammontare del compenso spettante al lavoratore sportivo in base al contratto di lavoro ossia all’ingaggio pattuito.
In considerazione delle modifiche intervenute, il comma 3 dell’articolo 12-quater sopra citato ha ammesso la possibilità che il regime vigente fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovvero 21 maggio 2022, continui ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data.
Sempre l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 30 giugno, precisa che rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
Lo sportivo per accedere al regime degli impatriati deve avere almeno 20 anni di età. Su tale punto si chiarisce che ciò risulta soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno. Pertanto, il beneficio viene riconosciuto allo sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno.
Sul requisito temporale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta. Tale requisito deve essere verificato tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta.
Nel computo dei 183 giorni rientrano, oltre ai giorni lavorativi, anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
Con riferimento, appunto, ai viaggi all’estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare a eventi sportivi in ambito internazionale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che si qualifichino come “trasferta” in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, anche se non remunerati dal club di appartenenza.
Infine, il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente che intende beneficiare del regime speciale dovrà fare istanza scritta al datore di lavoro, il quale a partire dal ventesimo anno di età gli riconoscerà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.
Fonte: fiscooggi.it
Leggi la risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023.
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