Chiarimento dell’Agenzia con la risposta all’interpello n. 500
Gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera non residente in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti a imposizione in Italia. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 500 del 21 luglio 2021 (“Trattamento fiscale degli interessi pagati ad una banca estera priva di stabile organizzazione in Italia, da clienti residenti in Italia, non esercenti attività d'impresa, per effettuare investimenti all'estero”).
Nella fattispecie, l’Istante, una banca con sede legale nel Principato di Liechtenstein e priva di sedi secondarie in Italia, opera esclusivamente dall'estero anche con riferimento alla propria clientela italiana rappresentata, prevalentemente, da persone fisiche residenti in Italia. La Banca ha per oggetto sociale, inter alia, la concessione di prestiti a clienti sia nella forma del cd. Lombard Loan che di mutuo per l'acquisto di immobili.
I clienti utilizzano i prestiti concessi dalla banca per acquistare titoli custoditi presso la stessa, per investire in altre attività finanziarie non detenute presso la medesima o per acquistare immobili all'estero.
Essendo detti clienti privi della qualifica di sostituti d'imposta, l'Istante è obbligata alla liquidazione delle imposte italiane mediante presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia e al pagamento delle relative imposte. L’Istante evidenzia che nella Risoluzione 18 febbraio 2021, n. 12/E, l'Amministrazione finanziaria, pronunciandosi sul regime fiscale di cui all'articolo 24-bis del Tuir, ha precisato che con riferimento ai redditi di capitale, in linea generale, il presupposto di imponibilità deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia prodotto nel territorio dello Stato, ossia che l'impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia ed è, altresì, necessario che l'effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Secondo l'Istante, da tale documento di prassi, si evince che la produzione del reddito di capitale in Italia, che è condizione indispensabile per considerarsi verificato il presupposto territoriale di tassazione del reddito nei confronti del soggetto non residente, implichi, non solo l'effettiva corresponsione del reddito da parte di un soggetto residente in Italia ma, altresì, il fatto che l'impiego del capitale (a cui è collegato il pagamento del reddito) sia effettuato in Italia.
L'Istante ritiene quindi che gli interessi pagati da clienti residenti in Italia in conseguenza di mutui erogati agli stessi per l'acquisto di titoli custoditi all'estero o di immobili situati all'estero, in generale, per effettuare investimenti esteri, non siano soggetti a tassazione in Italia mancando il presupposto territoriale di tassazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), TUIR.
Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 500 del 21 luglio 2021, gli interessi corrisposti dai clienti residenti in Italia a un istituto di credito non residente sono assoggettati a tassazione in Italia in capo alla banca, pur se i clienti utilizzano i prestiti per investire in altre attività finanziarie o in immobili all'estero
Anche in questo caso, infatti, opera il principio generale stabilito dall'art. 23 co. 1 lett. b) del TUIR (richiamato dall'art. 151 co. 2 per le società) per cui gli interessi sono imponibili in capo ai non residenti se corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia.
Dunque, in linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta qualora corrisposti da sostituti d'imposta. Se gli interessi sono corrisposti da persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca, priva di una stabile organizzazione in Italia, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il modello Redditi SC.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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