Possibilità di sanare l’errore emettendo nota di variazione in diminuzione
Le fatture elettroniche erroneamente trasmesse due volte al Sistema di Interscambio (SdI) possono essere stornate mediante emissione e registrazione di una nota di variazione in diminuzione.
L'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse, infatti, può ricondursi alle situazioni simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre 2023, recante oggetto “Erronea duplicazione fatture – Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972”, nei confronti di una società italiana che produce e commercializza prodotti alimentari e che ha tra i suoi clienti una società olandese, con sede legale a Rotterdam (Paesi Bassi) e stabili organizzazioni presenti in vari paesi europei.
In data 21 giugno 2023 l’Istante si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti della società olandese (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate.
Dal 1° gennaio 2022 al 21 giugno 2023 ha inviato le fatture tramite il canale telematico SdI. In particolare, per quanto riguarda i rapporti con la società olandese, anziché inviare a quest’ultima le fatture emesse in formato cartaceo, inseriva i dati nel portale utilizzato come intermediario dalla cliente per la propria contabilità.
A gennaio 2022, i gestori del portale intermediario avevano inviato una e-mail con la quale informavano della modifica della procedura utilizzata, a seguito della quale il sistema avrebbe comunicato automaticamente allo SdI le transazioni transfrontaliere effettuate dall’impresa di Rotterdam con gli acquirenti stranieri presenti nella rete prima del 1° luglio 2022, salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.
Detto ciò, a causa di un fraintendimento con i gestori del suddetto portale, l’istante si è trovata con le fatture duplicate per le stesse operazioni. Ciò a causa del doppio invio fatto allo SdI: quello della società istante e quello del portale che gestiva la società olandese.
Da qui, la società italiana ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la nota di variazione in diminuzione potesse essere lo strumento adatto per rimediare alla situazione.
La società istante, in sintesi, ritiene di poter sanare la situazione procedendo all'invio di una nota di variazione cumulativa per ogni cliente.
Ritiene, altresì, che la predetta «nota di variazione abbia efficacia ai soli fini dello storno delle fatture duplicate e quindi non debba essere riportata nei registri contabili su cui non risulta alcuna duplicazione dei documenti.»
Secondo l’Agenzia delle Entrate, così come proposto dalla società istante, in caso di erronea duplicazione delle fatture elettroniche si dovrà procedere a:
A livello operativo, le note potranno essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni), precisando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e indicando nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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