Le principali novità in ambito fiscale
Sono approdate in Gazzetta Ufficiale le misure su attività economiche e investimenti. Scopriamo le principali novità in ambito fiscale.
L’articolo 5 riconosce un nuovo credito d’imposta alle imprese residenti, e a quelle che non lo sono ma hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo nel campo della microelettronica.
Il credito va certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione”.
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del made in Italy, insieme al titolare del dicastero dell’Economia e delle finanze.
L’articolo 24 sposta dal 30 settembre al prossimo 31 dicembre 2023 la data per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all’agevolazione rimane la stessa di prima. Dunque, al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
L’articolo 25 obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessioni o dallo sconto in fattura, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.
La comunicazione, che non è necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro.
Le disposizioni riportate in questo articolo del decreto si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest’anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.
L’articolo 26, infine, istituisce l’imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento dei margini di interesse. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sul maggior valore tra l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo realizzato nell’esercizio precedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Ai fini dell’accertamento, sanzioni e riscossione, saranno applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Fonte: fiscooggi.it
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
Credito d’imposta per gli investitori incapienti