Novità sul contributo a fondo perduto
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 20 maggio scorso, ha approvato il decreto Sostegni bis da circa 40 miliardi di euro con interessanti novità anche per quanto riguarda il contributo a fondo perduto.
L'obiettivo del decreto, ricordiamo, è quello di potenziare e ampliare gli strumenti di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 contenendo l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Le principali linee d’azione su cui si articolano gli interventi previsti dal decreto sono:
Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, all'economia e l'abbattimento dei costi fissi, il decreto Sostegni bis prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ma anche per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Il nuovo contributo a fondo viene previsto in tre forme diverse con l’obiettivo di coprire la maggior parte della platea dei soggetti danneggiati dai noti eventi pandemici nei suoi riflessi economici:
I soggetti che hanno già richiesto e ricevuto il primo contributo a fondo perduto avranno diritto a un altro contributo, e verrà erogato in automatico con un importo pari al precedente. Per il contributo a fondo perduto basato sul conto economico saranno stabiliti criteri e aliquote con un decreto attuativo del Ministero dell'Economia. Chi non ha richiesto i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni può presentare domanda fino al 28 maggio.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il calcolo del contributo a fondo perduto alternativo, riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, viene effettuato applicando le stesse percentuali del primo decreto Sostegni alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:
Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il periodo preso in considerazione non cambia (dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo tra 2019 e 2020), ma la somma viene determinata applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
Per tutti i soggetti, l'importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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