Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per un bene prima in locazione e poi riscattato dall'utilizzatore
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 109 del 21 maggio (recante oggetto “credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 – art. 1, co. 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 – bene agevolabile – requisito della ‘novità’ – acquisto di bene già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio – non spettanza”), ha chiarito che non è possibile beneficiare del Credito d'imposta 4.0 per un bene che è stato prima oggetto di noleggio e poi riscattato. La principale ragione di questa esclusione è la mancanza del requisito della novità del bene, che è fondamentale per l'ottenimento del credito d'imposta.
Requisito della novità del bene
La normativa sul Credito d'imposta 4.0 prevede che i beni devono essere nuovi. Se il bene è stato già utilizzato in precedenza (anche in modalità di noleggio), non può essere considerato nuovo. Nel caso specifico, un impianto è stato utilizzato dalla società prima dell'acquisto tramite un contratto di noleggio, quindi non rispetta il requisito della novità.
Disciplina normativa
L'articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto per investimenti in beni strumentali nuovi. Questo requisito è ulteriormente confermato dalle circolari n. 4/E del 2017 e n. 9/E del 2021, che specificano che l'agevolazione non spetta per beni già utilizzati a qualunque titolo.
Contratti di noleggio e locazione operativa
La circolare n. 4/E del 2017 distingue chiaramente tra beni acquisiti in proprietà o tramite leasing finanziario (che possono beneficiare delle agevolazioni) e beni utilizzati tramite contratti di noleggio o locazione operativa (che non possono beneficiarne). Nel caso di noleggio, solo il locatore o il noleggiante può teoricamente beneficiare del credito d'imposta, non il soggetto utilizzatore del bene.
Durata e clausole del Contratto di Noleggio
Nel caso specifico, il contratto di noleggio aveva una durata di 18 mesi (più un possibile rinnovo di 3 mesi) e non prevedeva la facoltà di riscatto finale. Anche la durata del noleggio è stata considerata troppo lunga per essere qualificata come un "periodo di prova", consolidando ulteriormente l'idea che il bene non può essere considerato nuovo al momento dell'acquisto.
In sintesi, la società non può beneficiare del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto di un impianto che è stato precedentemente utilizzato tramite un contratto di noleggio, poiché manca il requisito della novità del bene.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
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