Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 3 agosto 2023, recante oggetto ‘Crediti d’imposta nel settore energetico e aliquote IVA nel settore del gas. Legge 29 dicembre 2022, n. 197; legge 13 gennaio 2023, n. 6; decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, e decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57.’ ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle proroghe che hanno interessato i crediti d’imposta energia e gas relativamente al primo semestre del 2023, nonché la riduzione dell’aliquota Iva al 5% applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre di quest’anno.
Le disposizioni interessate alla circolare, emanate con il fine contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del settore energetico, sono contenute nell’articolo 1, comma 3, del decreto “Aiuti-quater”, nell’articolo 1, commi da 2 a 8 e commi 13, 14 e 16, della legge di bilancio 2023, negli articoli 2 e 4 del decreto “Bollette” e nell’articolo 3-bis del Dl n. 57/2023.
In particolare, i suddetti articoli hanno prorogato:
La circolare n. 24/E evidenzia che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso al credito d’imposta relativamente alle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il bonus riconosciuto per il trimestre precedente.
Per quanto riguarda i crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
L’impresa che abbia, invece, utilizzato il credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, entro il termine ultimo di utilizzo normativamente previsto.
Viene, inoltre, chiarito che, per le imprese costituite nel trimestre di maturazione del credito, non può trovare applicazione il beneficio fiscale in esame, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo sostenuto dal soggetto, in quanto non sussiste il parametro (costi medi della materia energia) relativo al trimestre di riferimento.
Infine, in riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, viene ribadito che i beneficiari erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del contributo maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora fruito.
Per poter utilizzare in compensazione la somma dopo il 16 marzo 2023 (e non oltre il 30 settembre 2023), è necessario che il contribuente renda preventivamente la comunicazione di cui sopra, adottando l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012.
Fonte: fiscooggi.it
Credito d’imposta per gli investitori incapienti
Credito d’imposta per gli investitori incapienti