Obbligatori solo per bonus edilizi ceduti e comunicati dopo il 12 novembre 2021
Sono online le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus 110%.
In particolare, nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Ricordiamo che il nuovo comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal D.L. n. 157/2021, c.d. “decreto antifrode”):
Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, sempre l’Agenzia chiarisce che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus 110% possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 157/2021.
Superbonus 110%: cosè?
Il Superbonus 110% è una detrazione fiscale del 110% sancita dal decreto Rilancio, convertito in legge (77/2020), da poter sfruttare per risparmiare sulla ristrutturazione e manutenzione limitatamente alle spese sostenute per l’efficientamento energetico degli edifici e per gli interventi di rischio sismico.
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