L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina della maxi agevolazione man mano modificata negli ultimi mesi.
Con la circolare n. 23 del 23 giugno 2022 (recante oggetto “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti.”), l’Agenzia delle Entrate riepiloga i chiarimenti forniti, tramite le proprie risposte alle istanze di interpello, sulla disciplina del Superbonus 110% man mano modificata dal legislatore negli ultimi mesi.
Nel documento viene presentato un quadro riassuntivo sulle novità che hanno interessato l’agevolazione fiscale introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) per le spese sostenute in relazione a interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il calendario
Per effetto delle modifiche apportate nel corso del tempo e, da ultimo, dal Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e da successivi decreti legge fino al Dl “Aiuti” (decreto legge n. 50/2022), in particolare, in merito alla procedura di cessione dei crediti d’imposta, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
La circolare inquadra, inoltre, i soggetti che possono fruire della maxi agevolazione, gli edifici interessati, le tipologie di interventi e le spesse ammesse alla detrazione.
Fornisce chiarimenti sull’opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni e sugli adempimenti procedurali.
Consulta la circolare n. 23 del 23 giugno 2022.
Fonte: fiscooggi.it
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