I compensi percepiti dai medici che svolgono l’attività di continuità assistenziale costituiscono redditi di lavoro autonomo professionale, con obbligo di apertura della partita IVA
Con la risoluzione n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti dai medici che svolgono l’attività di continuità assistenziale costituiscono redditi di lavoro autonomo professionale, con obbligo di apertura della partita IVA.
L’Agenzia ha affermato che: “In relazione alla fattispecie in esame, considerato che l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue, pertanto, che l’Istante sarà obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.
Al riguardo, si fa presente che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l’applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, ed esclude la rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti”.
Il rapporto lavorativo tra l’Azienda sanitaria e il medico sostituto per lo svolgimento dell’attività di continuità assistenziale non assume le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, in quanto si tratta di un incarico contenuto entro predefiniti limiti di tempo e assegnato, nel rispetto di specifiche graduatorie, a soggetti iscritti ad albo professionale nel possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente.
Viene conseguentemente rilevato come la tipologia di rapporto che si instaura tra l’Azienda e il medico sostituto sia inquadrabile, dal punto di vista fiscale, nell’ambito del lavoro autonomo.
L’Agenzia ritiene determinante il fatto che, per svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, venga richiesta l’iscrizione all’albo professionale, indice di volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione.
Di conseguenza, ricorrendo l’esercizio di un’attività professionale abituale, è necessaria l’apertura di un’autonoma posizione ai fini IVA (con apertura quindi di partita IVA e fatturazione delle prestazioni) e la dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo professionale ai fini IRPEF.
E con determinate condizioni necessarie, è inoltre possibile l’accesso al regime forfetario.
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