Altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al regime speciale per lavoratori impatriati
L'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 703 2021.
Nel caso sottoposto all’Agenzia, un cittadino italiano, rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019 alle dipendenze di ALFA con la qualifica di managing director, dichiara di fruire del regime per i “lavoratori impatriati” dal periodo d’imposta 2019. L’Istante fa presente di avere due figlie e che la minore compie 18 anni nel luglio 2021. Da qui, chiede se può già da ora assicurarsi l’accesso all’ulteriore quinquennio agevolato (“l’Istante ritiene di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'estensione del beneficio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 per ulteriori cinque periodi di imposta a decorrere dall'anno d'imposta 2024.”).
L’Agenzia delle Entrate dà parere negativo, in quanto precisa che è il 2023 il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati.
L’Agenzia richiama l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito decreto Crescita) che ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi, incrementato le percentuali di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile. Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
L'opzione per ulteriori cinque periodi d'imposta (2024-2028) agevolati può essere essere esercitata solo alla scadenza, ovvero a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, a condizione che sussistano i requisiti ex articolo 5, comma 2-bis, lett. a), DL n. 34/2019, ovvero:
“La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel citato articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che:
Per effetto della lettura congiunta della disposizione normativa che consente l'esercizio dell'opzione soltanto ai soggetti «che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020» e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l'applicazione dell'articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).
L’Agenzia delle Entrate precisa dunque che risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021:
Viene fatto presente che l'opzione in commento non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.
Nel caso di specie, dal momento che l'anno 2023 rappresenta il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio in cui si beneficia del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, sussistendo i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2019 (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l'esercizio dell'opzione), non oggetto di verifica in questa sede, l'opzione dovrà essere esercitata a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità previste e sinteticamente descritte in questa sede.
Resta inteso che l'Istante deve mantenere la residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l'esercizio dell'opzione in argomento, del regime agevolato per gli ulteriori cinque periodi d'imposta.
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