I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 524 del 25 ottobre 2022
Con la risposta a interpello n. 524 del 25 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del regime degli impatriati.
L’istante, un cittadino italiano che lavora come CEO presso una holding di Londra e che rientra in Italia (dove ne acquisisce la residenza) per svolgere nuove e ulteriori mansioni presso una delle controllate della holding, potrà fruire dei benefici per i lavoratori impatriati, in quanto la disciplina agevolativa non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato.
L'interpello dell’istante nasceva dal fatto che successivamente al rimpatrio lo stesso manteneva delle cariche amministrative assunte con il datore di lavoro inglese e che prima del rientro in Italia aveva ricoperto l’incarico di amministratore della società italiana anche se si trattava di incarichi secondari rispetto alla carica di CEO e svolti da remoto presso la sua abituale sede di lavoro estera salvo rare trasferte in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ripercorre la disciplina agevolativa, prevista dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 che ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati.
Il regime spetta al lavoratore che:
L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successive.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in esame l’istante possa fruire del regime sugli impatriati anche pur mantenendo la carica amministrativa assunta con la capogruppo londinese e anche se prima del trasferimento in Italia ha ricoperto l’incarico di amministratore della controllata.
Ai fini dell’agevolazione del regime degli impatriati è importante che l’istante acquisisca la residenza fiscale in Italia e qui presti la propria attività lavorativa, condizioni in linea con il regime di favore che vuole premiare il rientro dei lavoratori nel nostro Paese.
In più, l’istante non è stato distaccato all’estero e quindi non è necessario verificare l’assenza di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Dunque, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l’istante potrà beneficiare del regime impatriati a decorrere dal periodo d’imposta in cui si trasferisce in Italia.
Fonte: fiscooggi.it
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