Chiarimenti sulla Legge di Bilancio del 2017 che introduce il regime fiscale per gli individui cosiddetti “residenti neo domiciliati”
La Legge di Bilancio del 2017, introducendo l'articolo 24-bis del TUIR, ha fornito, per la prima volta in Italia, un nuovo regime fiscale per gli individui cosiddetti “residenti neo domiciliati”: la nuova norma ha introdotto un’imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti all'estero, in luogo delle imposte ordinarie sul reddito. L'obiettivo è di favorire gli investimenti in Italia attirando soggetti con redditi elevati.
L'elemento innovativo di tale norma è la deroga all'ordinario principio di tassazione worldwide*. Per beneficiare di tale opzione, i contribuenti non devono essere stati residenti in Italia per nove dei dieci esercizi d’imposta precedenti. Gli individui che trasferiscono la residenza fiscale in Italia potranno applicare un'imposta sostitutiva ai redditi e proventi esteri pari a 100mila euro per ogni esercizio. L'opzione è valida per un periodo di 15 anni. Il beneficio può essere esteso ai familiari attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva pari a 25mila euro annui per ciascun membro della famiglia.
I contribuenti che hanno optato per il suddetto regime fiscale non sono soggetti all'obbligo di segnalazione di attività e proventi stranieri (dunque, non sono tenuti alla predisposizione del modello RW per il monitoraggio delle attività detenute all’estero).
Imposta sulle successioni e donazioni
Con la norma prevista dall’articolo 1, comma 158, della Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta una deroga al principio di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sancito dall’articolo 2 del TUS che prevede, nel caso in cui il dante causa sia residente in Italia, l’applicazione dell’imposta di successione e donazione in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. In deroga a tale principio, dunque, per i trasferimenti posti in essere nel periodo di durata dell’opzione per il regime di imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR, l’imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione solo con riferimento ai beni e diritti esistenti in Italia, sebbene il dante causa abbia trasferito la propria residenza nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo oggettivo, l’unico requisito richiesto risulta essere quello della validità dell’opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis TUIR. Nel senso non solo del valido esercizio della stessa - per avere, a sua volta, il contribuente i requisiti a tal fine richiesti - ma anche della sua perdurante validità nel tempo. Quindi, non solo sarà necessario che, al momento in cui la successione si apre ovvero la donazione è effettuata, gli effetti dell’opzione risultino operanti (atteso che, diversamente, il beneficio non spetterà sin dall’origine). Altresì dovrà accertarsi che, successivamente a tale momento, non sia intervenuta una di quelle cause di decadenza dal regime ex art. 24-bis che, seppur materialmente verificatesi dopo la fattispecie imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, travolgono il regime con efficacia ex tunc. Operando, quindi, rispetto all’agevolazione che qui occupa, quale causa di decadenza.
Il comma 6 dell’articolo 24-bis TUIR dispone, inoltre, che il soggetto che esercita l’opzione può estendere il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero anche ai familiari di cui all’articolo 433 del codice civile. Nel caso in cui il dante causa estenda l’esercizio dell’opzione anche ai suoi familiari, l’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all’estero opererà anche con riferimento a detti familiari; pertanto, nel caso di trasferimento per successione o donazione da parte del familiare interessato dall’opzione, l’imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere corrisposta dal beneficiario principale limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.
*Il sistema fiscale più utilizzato in tutto il mondo è noto come tassazione worldwide, basata sulla residenza. Questo sistema di tassazione è il più diffuso al mondo ed è applicato dalla maggioranza degli Stati europei e mondiali. La worldwide taxation stabilisce che tutti i residenti in un dato paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato.
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