Guida al trattamento fiscale riservato ai cd. “neo residenti”
La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232, 11 dicembre 2016) ha previsto, tra le agevolazioni mirate ad attrarre in Italia investitori e capitali esteri, un nuovo regime impositivo per coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
L’importante novità è rappresentata dall’introduzione nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dell’art. 24-bis, che riserva un trattamento fiscale innovativo per i cd. “neo residenti”.
L'art. 24-bis del TUIR prevede, infatti, un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF cui possono accedere le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all'estero.
Possono accedere al regime i soggetti che:
L’opzione può essere estesa, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione e nel corso di tutto il periodo della stessa, a uno o più familiari di cui all'art. 433 c.c., purché soddisfino le suddette condizioni previste per le persone fisiche.
Ai sensi dell'art. 24-bis co. 3 del TUIR, l'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
L'opzione viene perfezionata, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:
Il contribuente che abbia versato l'imposta sostitutiva nei termini di legge, ma non abbia perfezionato l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi, può regolarizzare la propria posizione con la remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione di 250 euro.
I redditi prodotti all'estero che possono essere assoggettati a imposta sostitutiva sono:
Inoltre, vengono considerati prodotti all'estero anche:
Sono incluse nel regime di imposizione sostitutiva gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in uno Stato a regime fiscale privilegiato. E in tal caso, non sussiste l'obbligo di segnalazione in dichiarazione.
L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione.
Nei casi in cui il contribuente abbia optato per il regime di imposta sostitutiva a partire dal secondo periodo di imposta di residenza fiscale, occorre computare anche il primo anno di residenza in Italia ai fini della decorrenza del suddetto quinquennio.
Le persone fisiche, per sé o per uno o più dei familiari, possono non avvalersi dell'imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, oppure con successiva modifica.
La scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall'opzione. Essa, una volta operata, non sarà più revocabile.
Per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Per effetto dell'esercizio dell'opzione, sui redditi prodotti all'estero, individuati secondo i suddetti criteri, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali) calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione.
L'importo viene ridotto a 25mila euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari interessati.
Approfondimento: Neo residenti e tassazione attività finanziarie: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12/2021.
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