I chiarimenti per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020
Sono state pubblicate le risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
La circolare n. 17/E del 25 maggio 2022, recante oggetto “Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)”, infatti, chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino a un massimo di tredici periodi di imposta complessivi.
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione.
Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010).
Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo.
Questo requisito deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Un altro chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento. Questo termine va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi.
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