Dal 1° luglio la presentazione della domanda
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Inps con una nota pubblicata il 15 giugno 2021 annuncia che le domande per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre del Reddito di Emergenza, riconosciute dal decreto legge n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), partiranno il 1° luglio e potranno essere presentate esclusivamente fino al 31 luglio 2021.
Dunque, dal mese di giugno e fino a settembre, alle famiglie in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e fino a un massimo di 840 euro.
I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda tramite i consueti canali:
Le famiglie richiedenti per la prima volta il Reddito di Emergenza devono presentare la domanda tramite modello predisposto dall’Inps. Non hanno invece alcuna necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
Al momento di richiedere il Reddito di Emergenza è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni. Non è invece valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Il beneficio economico del Reddito di Emergenza è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 ann e 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. La scala può raggiungere la soglia massima di 2.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza la soglia massima viene elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene però conto dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. In questo caso, la presenza del componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.
Aumentano le controversie discusse da remoto nel II trimestre 2024
Le società di capitali trainano la crescita
Chiarimenti sulla tassazione per i lavoratori impatriati
Credito d’imposta per gli investitori incapienti