Ultimo richiamo per le rate entro il 31 maggio
L'opportunità di aderire al ravvedimento speciale, uno degli strumenti della tregua fiscale che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, era inizialmente prevista circa un anno fa. Tuttavia, il calendario è stato soggetto a molteplici revisioni, e le ultime modifiche hanno interessato anche l'ambito di applicazione: la nuova scadenza per sanare le violazioni e versare le somme dovute è stata fissata al 31 maggio 2024, come stabilito dall'ultimo Decreto Superbonus (DL n. 39/2024) .
Ma la modalità di calcolo delle rate da versare varia a seconda del periodo d'imposta soggetto a regolarizzazione.
Il ravvedimento speciale rappresenta uno dei strumenti di tregua fiscale previsti dalla Legge di Bilancio 2023, in particolare con i commi da 174 a 178 dell'articolo 1. Lo scorso anno, la Manovra ha concesso ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni fiscali regolarmente presentate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, pagando sanzioni ridotte a un diciottesimo anziché a un decimo del minimo, come previsto dal ravvedimento operoso canonico, e rimuovendo le violazioni e le omissioni.
Successivamente, con la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, il campo di applicazione è stato esteso anche alle dichiarazioni relative al 2022, fissando la scadenza per l'adesione al 31 marzo 2024. Tuttavia, la formulazione della norma ha sollevato dubbi sull'applicabilità della riapertura ai precedenti periodi d'imposta.
Pochi giorni prima della scadenza, il Decreto Superbonus è intervenuto nuovamente su questo strumento di tregua fiscale, stabilendo il nuovo termine del 31 maggio per tutti i periodi d'imposta interessati e risolvendo, di conseguenza, i dubbi sul campo di applicazione del ravvedimento operoso speciale in tempi più lunghi.
La formulazione della nuova proroga ha chiarito l'accesso alla misura da un lato, ma ha anche introdotto delle differenze sul piano delle somme da versare per poter beneficiare delle sanzioni ridotte a un diciottesimo:
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