Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 452 del 9 settembre 2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 452 del 9 settembre 2022 recante oggetto “Prestazioni mediche - Regime IVA - art. 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972”.
In tema di regime di esenzione IVA per le prestazioni mediche, fruiscono dell'esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati, indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.
Ciò nella considerazione che le prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie e, pertanto, vanno considerate alla stregua di qualunque altra prestazione svolta nell'esercizio delle arti e professioni.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il regime di esenzione è riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano:
Relativamente alla definizione di prestazione medica, la Corte di giustizia europea ha evidenziato che "tale nozione non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute".
Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso "debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa".
Non costituisce causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa.
Non possono, invece, beneficiare del regime agevolativo "le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone".
Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa.
In particolare, nella sentenza dell'11 gennaio 2001 causa C-76/99, viene affermato che "ai fini di un'eventuale esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasmissione di prelievi medici, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista medico a ciò abilitato prescrive, per l'elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga ad analisi, la trasmissione del prelievo deve essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve di conseguenza fruire di un'esenzione dall'IVA".
In altri termini, secondo il giudice comunitario, "la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate all'IVA".
Sul piano della prassi amministrativa interna, la circolare n. 25 del 3 agosto 1979 ha chiarito che fruiscono dell'esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati, indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.
Ciò nella considerazione che, ripetiamo, le suddette prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie e, pertanto, vanno considerate alla stregua di qualunque altra prestazione svolta nell'esercizio delle arti e professioni, di cui all'articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
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